Assegno di Mantenimento, indagini per la revisione

Assegno di mantenimento all’ex moglie e figli: cos’è, come si calcola e come è possibile ottenere una revisione

L’assegno di mantenimento è una somma di denaro che spetta  ai figli e all’ex coniuge in seguito ad una separazione o sentenza di divorzio.

L’obbligo nasce per tutelare la parte più debole e meno abbiente della coppia garantendo, come detto, anche alla parte più debole economicamente, una sussistenza dignitosa in attesa che la situazione (come ad esempio quella lavorativa) migliori.

Il c.d. Assegno di mantenimento altro non è, quindi, che quella somma di denaro versata mensilmente da uno dei due coniugi ai figli e/o all’altro coniuge.

Chi decide l’importo da versare e il coniuge obbligato?

La decisione sul “chi” e sul “quanto” spetta in primis ai coniugi che durante le varie fasi della separazione, avvalendosi di legali di fiducia, addiverranno ad un accordo c.d. CONSENSUALE. Da qui il termine “separazione consensuale”.

Nel Caso in cui i due coniugi separandi non addivengano ad un accordo consensuale si procederà con la c.d. “separazione giudiziale”. Già il nome indica chi sarà il dominus della questione: Il giudice che deciderà l’importo da versare e da chi dovrà essere versato. Stessa situazione in caso di divorzio.

Sull’istituto incide  la condizione personale di chi è tenuto all’obbligo di versamento dell’assegno e specularmente alla condizione economico – personale di chi invece ha il diritto di riceverlo.

 

Da dove deriva l’obbligo al mantenimento del coniuge e dei figli?

Prima di introdurre lo scivoloso terreno della determinazione e della corresponsione dell’assegno di mantenimento a favore e contro uno dei due “ex coniugi” è bene comprendere a fondo le ragioni che hanno spinto il legislatore a coniare l’istituto introducendolo nel nostro ordinamento.

Avrete certamente sentito parlare di “dovere di assistenza morale e materiale”. Ebbene, l’art. 143 c.c. enuncia proprio questo dictat che di seguito riportiamo integralmente:

Art. 143 c.c. Diritti e doveri reciproci dei coniugi.

Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri.

Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione.

Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.

Includiamo anche l’art. 147 c.c. che enuncia i doveri reciproci verso i figli:

Art. 147c.c.  Doveri verso i figli

Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 315-bis.

Il dovere, è quindi, quello di contribuzione al menage familiare e soprattutto al sostentamento e alla sana crescita dei figli.

L’art.143 e 147 enunciano tale obbligo in costanza di matrimonio.

Tali disposizioni quindi sono valide durante il rapporto di coniugio.

Quando tale rapporto di coniugio si interrompe il mantenimento è dovuto? In base alle disposizioni dell’art. 156 c.c., che sotto alleghiamo per intero, la corresponsione dell’assegno di mantenimento a favore dell’ex coniuge che è sprovvisto di sufficienti mezzi di sostentamento diviene un obbligo di legge.

Art. 156 c.c. Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi

Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.

L’entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell’obbligato.

Resta fermo l’obbligo di prestare gli alimenti di cui agli articoli 433 e seguenti.

Il giudice che pronunzia la separazione può imporre al coniuge di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all’adempimento degli obblighi previsti dai precedenti commi e dall’articolo 155.

La sentenza costituisce titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale ai sensi dell’articolo 2818.

In caso di inadempienza, su richiesta dell’avente diritto, il giudice può disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all’obbligato, che una parte di essa venga versata direttamente agli aventi diritto.

Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di parte, può disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti di cui ai commi precedenti.

L’obbligo di versare l’assegno di mantenimento in favore dell’ex coniuge in caso di separazione.

La separazione tra coniugi, consensuale o giudiziale, non fa venir meno il, vincolo matrimoniale bensì lo sospende in attesa della sentenza che decreterà il divorzio che potrebbe anche non esserci mai perché non richiesta o perche è sopravvenuta una riconciliazione dei coniugi.

Durante la pendenza, che va dalla separazione alla sentenza divorzile, lo status di coniuge non muta, mentre a mutare sono alcuni aspetti come l’obbligo di fedeltà e di convivenza. Proprio per il venir meno di quell’affectio coniugalis che sta alla base del rapporto di coniugio, vengono meno gli obblighi morali su detti, rimanendo però inalterati gli obblighi c.d. materiali come il dovere di assistenza verso il coniuge che versa in condizioni sfavorevoli al quale verrà concesso l’assegno di mantenimento.

L’onere del versamento a carico di uno dei due coniugi nasce quando uno di questi non abbia adeguati redditi propri.

La Suprema Corte afferma che “se prima della separazione i coniugi avevano concordato o, quanto meno, accettato che uno di essi non lavorasse, l’efficacia di tale accordo permane anche dopo la separazione”.

Da qui l’obbligo di corrispondere periodicamente a scadenze prestabilite l’assegno di mantenimento (mensilmente).

Tale obbligo permane fino alla sentenza passata in giudicato del divorzio decorrendo dalla data della presentazione della domanda.

Colui che ne beneficia o ne dovrebbe beneficiare può anche decidere in autonomia di rinunciarvi.

Si badi bene che il su detto emolumento non è dovuto nei confronti del coniuge a cui sia stata addebitata la separazione. L’addebito si ha nel momento in cui la fine del rapporto di coniugio sia stata causata ad esempio per l’infedeltà di uno dei due coniugi. Infedeltà che deve essere la causa della fine e non un effetto successivo in pendenza di un matrimonio già in crisi e già in procinto di sciogliersi.

Determinazione Assegno di mantenimento e assegnazione della casa coniugale

Per poter spiegare tale passaggio dobbiamo necessariamente prendere le mosse dall’art. 155 quater c.c. (oggi abrogato) ma che spiega come incide l’assegnazione della casa sull’ammontare dell’assegno di mantenimento.

L’assegnazione del bene “casa” è finalizzato alla tutela e serenità della prole. Il giudice deve valutare in che misura tale assegnazione gravi sul coniuge cedente in termini economici valutando in base ad esso il tenore e l’ammontare dell’assegno.

Infatti il godimento di un’abitazione si calcola economicamente con un risparmio sulla spesa da sostenere per poter abitare la casa con regolare contratto di locazione.

Tale importo si sommerà alla capacità reddituale del coniuge assegnatario dell’abitazione

Obbligo dell’assegno di mantenimento dei figli minori

Il codice civile impone ai coniugi separati o divorziati di sostenere la prole come interesse superiore della crescita dei figli.

Per determinare l’entità dell’assegno di mantenimento in favore della prole il giudice dovrà tener conto della situazione economico – patrimoniale dei genitori attraverso una minuziosa ricostruzione della situazione economica e capacità di reddito di entrambi.

L’intervento del giudice viene evitato quando consensualmente i due coniugi separandi addivengono ad un accordo consensuale. Se non si trovasse un accordo, sarà il giudice a decidere discrezionalmente sul quantum dell’assegno in favore di figli minori.

Se il figlio è maggiorenne?

L’obbligo e il corrispondente diritto del figlio maggiorenne ad essere mantenuto perdura sin quando lo stesso, con le sue capacità non raggiunga una completa indipendenza economica, quando in base alle sue capacità e alle sue prospettive di crescita professionali trovi un lavoro adeguato.

Se il figlio maggiore di età perdesse il lavoro che lo rendeva indipendente il diritto a vedersi riassegnare l’assegno prima percepito non si riattiva, cessando definitivamente.

Il giudice nel valutare l’ammontare dell’assegno da versarsi al figlio maggiore , verifica la volontà e l’attitudine del ragazzo nella ricerca del lavoro e del suo percorso di studi.

L’inattività per negligenza e pigrizia del giovane, appurata dal giudice può far estinguere il diritto all’assegno. Situazione che si ha nel momento in cui il giovane si adagia sul fatto che comunque una rendita la riceve.

Anche tale istituto può seguire la strada consensuale o giudiziale nei casi in cui l’accordo tra le parti non venisse raggiunto.

La richiesta di revisione / adeguamento dell’assegno di mantenimento

Non vi è dubbio che gli accordi consensuali o giudiziali possano subire variazioni per il sopravvenire di circostanze che cambiano il piano di equità stabilito.

Mutamenti del tenore di vita o comunque il miglioramento o peggioramento delle condizioni economiche di uno dei due coniugi danno la facoltà agli stessi di chiedere la “revisione dell’assegno di mantenimento”.

Il percorso è duplice:

–      Attraverso l’intervento di un mediatore (stragiudiziale)

–      Attraverso domanda rivolta al tribunale che ha sentenziato sulla separazione.

E’ sottointeso che in assenza di un accordo, si procederà con l’instaurazione di un nuovo procedimento dove il coniuge richiedente dovrà produrre la documentazione comprovante le mutate capacità economiche dell’altro o di se stesso come la perdita del posto di lavoro per cause non imputabili alla sua volontà.

L’intervento di un investigatore privato in tali casi è richiesto per provare ad esempio che il coniuge separato che percepisce l’assegno di mantenimento per carenza di sostentamenti derivanti da attività lavorativa è invece in grado di adempiere al proprio sostentamento in quanto è occupato in attività lavorativa sommersa e non dichiarata ma scoperta dal detective incaricato dall’altro coniuge.

Il Gruppo Saros Investigazioni operante in tutta Italia con sedi a Roma e Milano vanta 30 anni di esperienza nel settore del diritto di famiglia e nello specifico in temi come quello su esposto della “revisione dell’assegno di mantenimento” per ex coniuge e figli, essendo in grado di portare alla luce e quindi di provare attività lavorative nascoste e patrimoni distratti al fine di eludere i dettami legali in tema di separazione.

 

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