Se è vero che la legge affida il potere di vigilare al solo datore di lavoro, è anche vero che lo stesso possa affidare questo delicato compito a dei professionisti, nella fattispecie ad un’agenzia investigativa nei soli casi in cui vi sia la necessità di accertare e verificare per poi provare in giudizio la condotta scorretta di propri dipendenti, collaboratori e soci.
La Corte di Cassazione infatti, con la ormai famosa sentenza n. 13789/2011 sul tema del licenziamento, conferma la possibilità per il datore di lavoro, aziende o privato, di interrompere il rapporto di lavoro in base alle risultanze di un’attività investigativa privata.
Vi sono però dei limiti che lo statuto dei lavoratori chiarisce in modo cristallino:
la massima è la seguente: “è sufficiente il SOSPETTO per conferire incarico ad un investigatore privato”.
La legge e nello specifico lo Statuto dei lavoratori non preclude al datore di lavoro di affidarsi ad un’agenzia investigativa, purché tali controlli non sconfinino in attività di vigilanza dell’operato vero e proprio del dipendente, opera che spetta, in base all’art. 3 dello stesso Statuto, al datore di lavoro o suoi collaboratori nominati.
L’intervento investigativo quindi è giustificato quando l’illecito è perpetrato e vi è l’esigenza di verificarlo in modo probante e nondimeno anche, come detto poc’anzi, in ragione della sola ipotesi o del solo sospetto che una qualsivoglia attività lesiva per il patrimonio aziendale sia in esecuzione.
Per fare alcuni esempi facciamo riferimento al dipendente che usufruisce di permessi lavorativi ex legge 104 in modo non legittimo oppure nelle ipotesi di finta malattia del dipendente stesso per finire, non per carenza di esempi al socio che commette concorrenza sleale o che distrae clienti dell’azienda di cui lui stesso è parte.
Altra ipotesi di illecito verificabile da un investigatore privato è quella del dipendente fannullone.
Si tratta di un classico caso di comportamento che giustifica il licenziamento disciplinare, o più semplicemente “per giusta causa” ossia per giusta causa o giustificato motivo soggettivo a seconda della gravità del comportamento lesivo (più grave nella prima ipotesi, meno grave nella seconda). Anche in tal caso vanno rispettati i crismi imposti dallo statuto dei lavoratori.
Altri ambiti di applicazione delle indagini nel settore aziendale è quello della sensibilità dei dati in possesso dalla compagine di impresa. Informazioni riservate, dati sensibili, brevetti marchi, proprietà intellettuale, contraffazione etc. sono il pane quotidiano del Gruppo saros Investigazioni.
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