Vi raccontiamo una storia come ne capitano tante negli uffici del Gruppo SAROS Investigazioni
Riceviamo una cliente in ufficio che ci racconta la sua vicenda:
La signora Maria XXX, separata dal marito da circa un anno, ci racconta della sua paura persino a varcare la soglia di casa. Infatti, l’ex marito è sempre presente in ogni dove, al supermercato, all’uscita di scuola dei figli, appostandosi ovunque.
Ad arricchire la tipologia di reato vengono posti in essere atti di danneggiamento sul veicolo della donna, scritte intimidatorie sul citofono, nonché telefonate anonime a qualsiasi ora del giorno e della notte. Siamo chiaramente in presenza di uno stalker. I nostri appostamenti porteranno ad identificare il soggetto che pone in essere i suddetti comportamenti, evidenziando gli stessi con prove, foto e video.
La signora Maria XXX, acquisito il nostro report sporgerà denuncia, procedendo legalmente contro l’uomo.
Lo stalking è un termine di origine inglese che indica una serie di atteggiamenti tenuti da un individuo, definito stalker, atti a perseguitare un’altra persona, creandole stati di paura e ansia, che possono persino arrivare a compromettere lo svolgimento della normale vita quotidiana.
Il termine deriva dall’inglese “to stalk” ovvero “camminare con circospezione”.
La definizione inglese, intende indicare, quindi, tutti i comportamenti molesti e continui, che si costituiscono nel momento in cui lo stalker si apposti, di continuo, nei pressi del domicilio della vittima o in tutti quegli ambienti comunemente frequentati da questa; inoltre questo comportamento include anche l’invio di SMS, e-mail, lettere e biglietti di messaggi indesiderati. Questo tipo di atteggiamento viene posto in essere, di sovente, da ex-partner o amici.
Tutti questi atteggiamenti, alle volte, possono culminare in aggressioni fisiche con il ferimento, o l’uccisione della vittima.
Tutte le dinamiche sopraesposte, se compiute in maniera reiterata e persistente, sono atti persecutori, anche se inducono soltanto paura o malessere psicologico, non necessariamente sfocianti in aggressioni fisiche.
Non esiste una definizione accettata di stalking, bensì quella generalmente usata è di colui che “si apposta”, “insegue” che “pedina e controlla” la propria vittima.
Il desiderio di questi soggetti, il più delle volte conoscenti della vittima, è il potersi vendicare di qualche torto subito o il desiderio di poter recuperare un vecchio rapporto. Questi possono essere: conoscenti, colleghi, ex-compagno/a, alle volte, più raramente, ci si trova di fronte a soggetti che hanno problemi di interazione sociale, che cercano di stabilire una relazione sentimentale imponendo costantemente la propria presenza.
“Lo stalking è una forma di agguato mentale in cui l’aggressore ripetutamente, inavvertitamente e violentemente irrompe nella vita della vittima con la quale non ha relazioni di sorta. In aggiunta, ogni singolo atto di aggressione non possono essere la causa del trauma se non tutti presi insieme”.
Lambert Royakkers
Secondo le statistiche, i contesti in cui viene a manifestarsi questo atteggiamento possono riguardare:
- nel 55% circa nella relazione di coppia;
- nel 25% circa in condominio;
- nel 5% circa in famiglia (figli/fratelli/genitori);
- nel 15% circa sul posto di lavoro/scuola/università
Questo tipo di condotta è rilevante anche a livello penale in molti ordinamenti del mondo, infatti anche in Italia è disciplinato dal codice penale.
L’articolo 612-bis del codice penale dispone che
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterata, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”.
La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’art. 3 della legge 5/2/1992 n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia di ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all’art. 3 legge 5/2/1992, n.104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere di ufficio.”
Cosa può fare l’investigatore in merito a tale condotta?
Subito dopo aver presentato querela alle Forze dell’Ordine, viene posto in essere il nostro intervento.
Questo viene svolto per poter dimostrare le condotte reiterate del soggetto, in via preventiva e repressiva.
L’investigatore, svolge un pedinamento, che può comprovare gli atteggiamenti dello stalker attraverso foto e filmati, cercando testimonianze, che possano avere valenza in sede giudiziaria.
Il servizio serve a tutelare la persona che subisce questi atti persecutori. L’attività investigativa svolta, è atta ad analizzare tutti quegli elementi che pongono in essere le minacce descritte dalla persona perseguitata, per poi ostacolare eventuali atteggiamenti minacciosi tali da ledere l’incolumità personale.
Questo tipo di attività ci viene richiesta maggiormente per atti persecutori subiti da ex-partner o sul posto di lavoro (c.d. mobbing), sia da uomini che da donne; serve a documentare tutti gli atti posti in essere dallo stalker, e talvolta, anche a conoscerne l’identità.